NO!
Non è obbligatoria per legge ma lo è quasi per forza in quanto a partire dal 1° Settembre 2017 secondo le modalità sottoscritte nel Protocollo di Intesa di luglio tra Notai e Associazioni Tecniche di Categoria tutti gli atti relativi a trasferimenti immobiliari dovranno essere preceduti da una verifica catastale ed edilizio – urbanistica e seguite dal rilascio della “Relazione Tecnica Integrata“, POSITIVA.
La relazione, ovviamente è positiva SOLO, quando c’è la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e quando depositato in Comune e in Catasto.
Ricordiamo inoltre che ultimamente molti istituti di credito la richiedono prima dell’erogazione del mutuo.
Va fatta tutte le volte che si intende vendere o affittare un bene immobile. (se l’immobile ne è sprovvisto) altrimenti se sprovvisto, ma scaduta, si procede alla sua revisione.
La sua validità nominale è di 10 anni, ma in realtà, sostituire la caldaia, gli infissi o realizzare il cappotto esterno al fabbricato sono alcuni degli interventi che comportano la revisione del certificato.
Per i privati:
- Copia del rogito di provenienza / successione / donazione / assegnazione giuridica;
- Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale di tutti i comproprietari;
- Sottoscrizione di delega per la visione per il successivo ritiro della documentazione;
- Versamento dei diritti di segreteria (importo che varia da Comune a Comune).
Per le aziende e associazioni:
- Copia del rogito di provenienza / successione / donazione / assegnazione giuridica;
- Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del legale rappresentante;
- Copia della visura camerale in corso di validità;
- Sottoscrizione di delega per la visione e il successivo ritiro della documentazione;
- Versamento dei diritti di segreteria (importo che varia da Comune a Comune).
Per i privati:
- Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale di tutti i comproprietari;
- Sottoscrizione di delega per la visione e la successiva richiesta di copia.
Per le aziende e associazioni:
- Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del legale rappresentante;
- Sottoscrizione di delega per la visione e la successiva richiesta di copia.
MANUTENZIONE ORDINARIA
NON necessita di alcuna pratica edilizia
Con manutenzione ordinaria s’intende l’insieme di operazioni, che si possono eseguire su di un immobile, senza autorizzazione da parte del comune/catasto, a patto che queste non modifichino, migliorino e aumentino il valore del bene conosciuto prima della loro realizzazione.
Per eseguirle è sufficiente darne comunicazione all’amministratore ed ai condomini, che si rispettino gli orari del silenzio e che si esegua giornalmente la pulizia delle parti comuni.
La principale differenza di trattamento fra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sta proprio nella loro natura, la prima comprendente la semplice manutenzione correttiva e la manutenzione preventiva minore (limitatamente alle operazioni di routine e di prevenzione del guasto), la seconda comprendente tutte le restanti azioni manutentive come la manutenzione migliorativa e la manutenzione preventiva rilevante (quali ad esempio revisioni, che in genere aumentano il valore dei sistemi e/o ne prolungano la longevità).
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Per la opere di MANUTENZIONE STRAORDINARIA è necessita presentare una pratica edilizia nel caso in cui si modifichino parti strutturali si chiederà l’intervento di un ingegnere strutturista per le azioni di sua competenza (deposito della pratica sismica).
Si precisa che per le opere di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA occorre presentare regolare titolo abilitativo che in caso di modifica alle parti strutturale richiederà l’intervento di un ingegnere per il deposito della pratica sismica; sono di solito interventi rivolti a trasformare il bene mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
CONDONO EDILIZIO
ha natura straordinaria ed efficacia limitata nel tempo poiché finalizzato alla legittimazione di determinati abusi realizzati entro fasce temporali individuati dalla norma. Non è un provvedimento automatico, piuttosto è un provvedimento sottoposto alla presentazione di specifica istanza. Non è una specie di “prescrizione generalizzata” ma una specifica finestra aperta per alcune casistiche oggetto di domanda del cittadino. Esso può avere un’ efficacia legittimante anche per gli abusi in contrasto con parte e/o tutti gli strumenti urbanistici approvati e adottati vigenti al momento dell’abuso e al momento della presentazione della domanda di condono. In Italia abbiamo avuto tre provvedimenti di Condono edilizio con le leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e l’ultimo n. 326/2003. Ognuno prevedeva distinte definizioni degli illeciti edilizi condonabili, requisiti e formalità differenti.
SANATORIA
- E’ disciplinata dagli articoli 36 e 45 del DPR 380/01 (in precedenza dagli articoli 13 e 22 della L. 47/85) e consente la regolarizzazione per i soli interventi abusivi condizionata alla sussistenza di determinati requisiti di legge, in particolare alle seguenti condizioni necessarie:
conformità agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati vigenti al momento di realizzazione dell’opera; - conformità agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati vigenti alla presentazione della domanda;
- assenza di contrasto con strumenti urbanistici generali e di attuazione adottati al momento della realizzazione dell’opera;
- assenza di contrasto con strumenti urbanistici generali e di attuazione adottati al momento della presentazione della domanda
Tutti e quattro i criteri sopra elencati devono essere soddisfatti, pena l’inammisibilità della pratica con l’impossibilità del rilascio della Sanatoria edilizia.
- L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2.70, riducibile a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni ed i ripostigli.
- Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto SINGOLE debbono avere una superficie minima di mq 9 e di mq 14 per le MATRIMONIALI.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provviste di finestre apribili.
- L’alloggio monolocale, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
- Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
- La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o in caso contrario dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: Wc, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
In base alla normativa vigente, negli edifici destinati a residenza per almeno il 25% della superficie utile si possono recuperare a scopo residenziale ma solo per i locali sottotetto per i quali è stata richiesta l’agibilità. (termine utile ultimo entro il 31 Dicembre 2010).
Per ogni vano deve essere assicurata una altezza media (volume della porzione di vano di altezza superiore a 1.80 m diviso la sua superficie) di 2.40 m, che può scendere a 2.20 m per i locali adibiti a servizi. Il rapporto illuminante non può essere inferiore a un sedicesimo.
Gli interventi di recupero possono comportare l’inspessimento delle falde di copertura per migliorare l’isolamento termico, l’apertura di finestre e lucernari e la modifica delle altezze di colmo degli edifici, avendo sempre cura di non superare mai quella massima ammessa dallo strumento urbanistico e rispettando sempre le distanze tra i confini.
Nei lavori deve essere sempre garantita una valutazione della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione e l’eventuale adeguamento antisismico di tutto l’edificio.
Gli interventi di recupero si classificano come ristrutturazione edilizia con aumento del carico urbanistico (con versamento di oneri al Comune). Per la loro realizzazione è necessario presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e reperire spazi per i parcheggi pertinenziali, fermo restando che la potenzialità edificatoria del lotto non sia stata esaurita.
La tempistica non è quantificabile in quanto dipende da troppe variabili spesso derivanti dagli enti e non direttamente da noi (es. tipo di pratica, di lavori, Comune di competenza).
Siamo comunque a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Saremo in grado di potervi fare un preventivo SOLO nel momento in cui avremo sottomano tutta la documentazione reperita dal comune e dal catasto. Indicativamente, ovviamente sapremo darvi una stima di massima dei costi.. sia tecnici che burocratici, nonché dell’opera finita.
I nostri preventivi sono SEMPRE omnicomprensivi di Cassa Previdenziale Geometri 5% e IVA 22%